Il TAS conferma la squalifica di Orekhov
lunedì 24 gennaio 2011
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Il Tribunale per gli Arbitrati Sportivi ha respinto il ricorso dell'arbitro ucraino Oleh Orekhov, confermando la sua squalifica a vita da qualsiasi attività legata al calcio.
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Ieri, 18 gennaio 2011, il Tribunale per gli Arbitrati Sportivi (TAS) di Losanna ha respinto il ricorso dell'arbitro ucraino Oleh Orekhov. Pertanto, la decisione della Commissione di Appello UEFA del 18 maggio 2010 è confermata e il direttore di gara resta squalificato a vita da qualsiasi attività legata al calcio.
A proposito della decisione, il segretario generale UEFA, Gianni Infantino, ha dichiarato: "Siamo lieti della conferma del Tribunale, oltre che della posizione legale generale adottata per questo caso specifico. La lotta contro la corruzione è difficile ma siamo determinati a vincerla. Se le istituzioni legali sportive lavorano con lo stesso spirito di tolleranza zero, insieme saremo più forti e potremo compiere progressi concreti".
La decisione della Commissione d'Appello UEFA è seguita a quella della Commissione Disciplinare e di Controllo UEFA del 18 marzo e riguardava le indagini sulla partita tra FC Basel 1893 e PFC CSKA Sofia del Gruppo E di UEFA Europa League Group E 2009/10, disputata il 5 novembre 2009 e diretta da Oriekhov. Il Basilea aveva vinto l'incontro per 3-1.
La Commissione d'Appello UEFA ha ritenuto che Orekhov avesse violato i principi di condotta e l'obbligo di rivelare approcci illeciti, come definito dai regolamenti UEFA, non segnalando immediatamente l'offerta di partecipare in modo attivo per combinare il risultato della gara.
Data la gravità della situazione, la Commissione d'Appello UEFA aveva concluso che la squalifica a vita nelle attività legate al calcio fosse una sanzione appropriata per Orekhov.
Il 17 luglio del 1010, Orekhov ha presentato ricorso al TAS per chiedere l'annullamento della decisione UEFA. Il 15 dicembre 2010 si è tenuta un'udienza a Losanna, durante la quale sono stati ascoltati gli inquisiti, i rappresentanti legali e i testimoni.
Il TAS ha confermato la decisione della UEFA concludendo che sono stati dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio, i contatti ripetuti tra Oriekhov e un un gruppo criminale attivo negli incontri combinati e nel calcioscommesse. Il TAS ha ritenuto che Oleg Orekhov abbia violato deliberatamente il principi di condotta definiti dai regolamenti disciplinari UEFA non informando prontamente la UEFA.
Il ricorso contro le accuse di partecipazione e la sanzione imposta rappresenta un caso inedito nel calcio europeo, perché coinvolge un direttore di gara e non un calciatore o un allenatore. Pertanto, ha un'importanza che si spinge oltre le parti in causa.
In sostanza, conferma che i legislatori sportivi devono dimostrare una tolleranza zero verso qualunque tipo di corruzione e imporre sanzioni che fungano da deterrente efficace contro la tentazione di partecipare ad attività criminose. Inoltre, ribadisce l'esigenza di elevati standard di comportamento per tutte le persone coinvolte a questi livelli del calcio, come giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti. Infine, rappresenta un indice di severità per applicare sanzioni future in tali casi.