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TRATTATO SULLO SPORT

Stakeholders

:: Le proposte del CIO per un quadro giuridico dello sport in Europa.

ARTICOLI DEL TRATTATO SULLO SPORT

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo dello sport negli Stati Membri, rispettando le diversità nazionali, il patrimonio sportivo comune e le strutture tradizionali esistenti in questo campo.

2. La Comunità incoraggia gli investimenti nello sport, in particolare sostenendo le iniziative delle federazioni sportive destinate a promuovere la solidarietà ed un'equa distribuzione di fondi tra sport professionistici e amatoriali.

3. La Comunità, allo stesso modo, sostiene le misure adottate dalle federazioni sportive per incoraggiare l'istruzione e la formazione dei giovani atleti, per tutelare l'integrità della competizione, per assicurare che le competizioni sportive europee siano aperte e accessibili e per combattere il razzismo e l'abuso di droghe e promuovere la salute pubblica.

4. La Comunità riconosce la competenza e l'autonomia delle federazioni sportive in merito alla buona gestione e all'organizzazione dei rispettivi sport. La Comunità riconosce inoltre che le federazioni sportive possono, conformemente alla normativa comunitaria, applicare le misure necessarie allo scopo di proteggere la natura specifica dello sport e la sua struttura.

5. La Comunità tiene conto degli obiettivi precedentemente descritti nell'intraprendere azioni ai sensi di altre disposizioni del Trattato.

6. Allo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati da quest'Articolo, e senza pregiudizi all'applicazione del paragrafo 4, il Consiglio può:

- adottare incentivi, esclusa l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri. Il Consiglio agirà all'unanimità per l'intera procedura di cui all'Articolo 251;

- adottare raccomandazioni, agendo all'unanimità su proposta della Commissione.