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Sanzioni alla federazione russa

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La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA (CEDB) ha annunciato le sanzioni contro la Federcalcio russa per gli incidenti allo Stade Velodrome di Marsiglia durante la partita di UEFA EURO 2016 contro l'Inghilterra.

La UEFA ha imposto sanzioni alla federazione russa
La UEFA ha imposto sanzioni alla federazione russa ©UEFA

La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA (CEDB) si è riunita oggi a Parigi per esaminare l'inchiesta disciplinare contro la Federcalcio russa (RFU) per gli incidenti allo Stade Velodrome di Marsiglia durante la partita di UEFA EURO 2016 contro l'Inghilterra dell'11 giugno (1-1).

Per disordini sugli spalti, uso di fuochi artificiali e comportamento razzista, la Commissione ha deciso di applicare le seguenti sanzioni alla federazione russa:

• Multa di €150.000.

• Squalifica della nazionale russa da UEFA EURO 2016 per disordini sugli spalti. Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento disciplinare UEFA*, la squalifica è sospesa fino alla conclusione del torneo. La sospensione verrà revocata se si verificheranno episodi di natura simile (disordini sugli spalti) nelle restanti partite della Russia.

Le sentenza della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA può essere contestata in appello e si riferisce esclusivamente agli incidenti verificatisi all'interno dello stadio, che ricadono nella giurisdizione degli organi disciplinari UEFA.

*Articolo 20 del Regolamento disciplinare UEFA

1. Tutte le misure disciplinari possono essere sospese, a eccezione di:

a. diffide;

b. ammonimenti;

c. divieti relativi ad attività calcistiche;

d. misure disciplinari relative a combine, corruzione e abuso d'ufficio.

2. Il periodo di sospensione deve avere la durata minima di un anno e la durata massima di cinque. In circostanze eccezionali, tale periodo può essere prorogato.

3. Se viene commessa un'ulteriore violazione durante il periodo di sospensione, di regola l'organo disciplinare competente ordina l'applicazione della misura disciplinare originale, da sommarsi eventualmente a quella imposta per la nuova violazione.